Cass. pen. n. 33213 del 20 giugno 2024

Testo massima n. 1


FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Integrale adempimento dell'obbligo tributario - Attenuante speciale di cui all'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 - Configurabilità - Apprezzabilità anche come condotta susseguente al reato ex art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen. ai fini della concessione delle attenuanti generiche - Esclusione - Ragioni.


In tema di reati tributari, l'integrale adempimento dell'obbligo tributario, determinando il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non può essere favorevolmente apprezzato, ai sensi dell'art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., quale condotta susseguente al reato, ai fini della concessione anche delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., stante l'impossibilità di valorizzare in maniera duplice la medesima condotta.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 20818 del 2002

Normativa correlata

Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 bis com. 1 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 133 com. 2 lett. 3)
Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.