14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14625 del 30 luglio 2004
Testo massima n. 1
In tema di rapporti tra l’azione revocatoria ordinaria e il processo di esecuzione, il creditore pignorante, a fronte di un’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., è carente di interesse [ con riferimento all’esecuzione in corso ] alla proposizione di un’azione revocatoria ex artt. 2901 ss. c.c. — e ciò tanto in via riconvenzionale, quanto in separato giudizio — poiché, in caso di accoglimento dell’opposizione ex art. 619 c.p.c. [ per essere il terzo opponente riconosciuto proprietario o titolare di altro diritto reale riferibile ai beni pignorati in base ad un valido atto traslativo ] egli sarà ormai legittimato — anche in caso di accoglimento della domanda di revoca [ e di conseguente dichiarazione di inefficacia relativa dell’atto di disposizione de quo ] — a procedere esecutivamente soltanto nei confronti del terzo [ acquirente del bene con atto ormai revocato ex art. 2901 ], ma non anche a proseguire la procedura esecutiva originariamente iniziata contro il debitore [ potrà, in altri termini, iniziare soltanto una nuova esecuzione contro la parte acquirente, ma non anche continuare l’esecuzione già iniziata contro la parte alienante, debitore originario ].
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