14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15030 del 6 giugno 2008
Testo massima n. 1
In tema di esecuzioni forzate, il terzo che si pretende legittimato all’opposizione ai sensi dell’art. 619 c.p.c. fa valere una situazione giuridica soggettiva sul bene esecutato o relativa al diritto che l’esecuzione è diretta a realizzare, a suo dire prevalente rispetto al diritto del creditore procedente di soddisfarsi e, quindi, impeditiva di tale soddisfazione, per cui, non avendo interesse all’osservanza del quomodo del processo esecutivo, cioè delle regole del suo svolgimento, non è ammesso a far valere la situazione legittimante l’opposizione di terzo ai sensi del cit. art. 619 c.p.c. sia che proponga tale opposizione ai sensi dello stesso art. 619 c.p.c., sia che non la proponga anche per dolersi delle nullità del processo esecutivo e, quindi, per la proposizione dell’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]