14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 967 del 22 gennaio 2003
Testo massima n. 1
La proposizione di un’opposizione agli atti esecutivi apre un procedimento che deve essere necessariamente svolto in forma contenziosa e deve altresì concludersi con sentenza, sicché l’interprete non può mai discostarsi dal modello così delineato, adottando forme ritenute più idonee e convenienti. Ne consegue che, in mancanza dei requisiti formali e sostenziali [ quale il rispetto del principio del contraddittorio ] richiesti per le sentenze [ nonché, come nella specie, in caso di pronenienza da una giudice — quello dell’esecuzione — al quale la legge non conferisce il potere di emettere provvedimenti definitivi di chiusura del procedimento ], il provvedimento adottato non può avere portata maggiore di quella propria dell’atto esecutivo, contro il quale non è esperibile, a pena di inammissibilità, il rimedio dell’immediato ricorso per cassazione.
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