14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4472 del 27 luglio 1984
Testo massima n. 1
Il termine stabilito dal giudice dell’esecuzione per la notifica del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e del decreto di comparizione delle parti, essendo espressamente dichiarato perentorio dall’art. 618 c.p.c., non è prorogabile e la sua inosservanza comporta — senza possibilità di sanatoria per la costituzione della controparte — l’inammissibilità dell’opposizione, rilevabile d’ufficio, anche se la suddetta perentorietà non è enunciata nel decreto stesso, dovendo i provvedimenti giurisdizionali adeguarsi agli schemi normativi che li prevedono.
[adrotate group=”17″]