Cass. civ. n. 4190 del 22 febbraio 2010

Testo massima n. 1


In tema di opposizione agli atti esecutivi, qualora l'opponente non compaia all'udienza di comparizione fissata ex art. 618, primo comma, c.p.c., è applicabile l'art. 181, primo comma, c.p.c., e, conseguentemente, il giudice dell'esecuzione deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo; pertanto, qualora in detta ipotesi il giudice dell'esecuzione erroneamente dichiari improcedibile il giudizio, il relativo provvedimento, ancorché adottato in forma di ordinanza, va considerato sentenza in senso sostanziale, contro la quale è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost.

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