14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2664 del 26 maggio 1978
Posted at 17:29h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’opposizione tardiva di terzo con cui all’art. 620 c.p.c. può essere proposta finché non sia stato compiuto l’atto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita. Conseguentemente, essendo tale atto compiuto soltanto con l’esecuzione dell’ordine di pagamento della somma impartito dal giudice dell’esecuzione, deve ritenersi ammissibile il ricorso in opposizione depositato in cancelleria prima che il giudice abbia emesso detto provvedimento.
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