Cass. pen. n. 33149 del 07 giugno 2024
Testo massima n. 1
PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Sospensione condizionale - Divieto di concessione del beneficio introdotto dall'art. 71 d.lgs. n. 150 del 2022 - Applicabilità ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che i criteri cui occorre fare riferimento, in tal caso, per l'applicazione delle pene sostitutive in luogo di quelle detentive sono quelli stabiliti dall'art. 53, comma 1, legge n. 689 del 1981, nel testo scaturente dalla modifica apportata dall'art. 4, comma 1, lett. a, legge 12 giugno 2003, n. 134, non potendosi combinare frammenti di discipline normative differenti, che darebbero altrimenti origine a una "tertia lex" non prevista dal legislatore, con conseguente violazione del principio di legalità).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 20 bis
Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. I) CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 61 bis
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST.
Legge 12/06/2003 num. 134 art. 4 com. 1 lett. A)
Costituzione art. 25 com. 2