14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11703 del 20 maggio 2009
Posted at 17:29h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare, è inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza, ex art. 487 c.p.c., di modifica o di revoca del provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 612 c.p.c., abbia determinato le modalità dell’esecuzione, in quanto, scaduti i termini per proporre opposizione avverso quest’ultimo provvedimento, non è possibile “recuperare” tale facoltà con un’istanza di modifica o revoca.
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