14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4656 del 17 dicembre 1976
Testo massima n. 1
In tema di esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare, l’ordinanza con la quale il pretore, anziché determinare le modalità dell’esecuzione [ art. 612 secondo comma c.p.c. ], risolva il contrasto insorto fra le parti sulla ricorrenza o meno di un adempimento spontaneo del precetto contenuto nel titolo esecutivo, ha contenuto e natura di sentenza, ove ne sussistano i requisiti formali indispensabili, e, pertanto, ancorché affetta da vizi comportanti nullità [ quale la mancanza di motivazione ], acquista autorità di cosa giudicata, in difetto di impugnazione. In tale ipotesi, la successiva pronuncia con la quale lo stesso pretore revochi quel provvedimento, erroneamente ritenendolo un’ordinanza, è viziata da violazione di giudicato interno, rilevabile d’ufficio anche dalla Corte di cassazione, cui spetta, a detto fine, il potere di interpretare e qualificare il provvedimento medesimo.
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