14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3786 del 14 marzo 2003
Testo massima n. 1
In materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare spetta al giudice dell’esecuzione accertare la portata sostanziale della sentenza di cognizione e determinare le modalità di esecuzione dell’obbligazione idonee a ricondurre la situazione di fatto alla regolamentazione del rapporto ivi stabilita, nonché verificare la corrispondenza a tale regolamentazione del risultato indicato dalla parte istante nel precetto, e, se del caso, disporre le opere necessarie a realizzarlo, con provvedimento impugnabile con l’appello là dove si discosti da quanto stabilito nel titolo da eseguire, giacché in tale caso esso non costituisce più manifestazione dei poteri del giudice dell’esecuzione e conseguentemente non è impugnabile nelle forme proprie degli atti esecutivi. La sentenza che decide sull’appello in ordine a tale questione è a sua volta ricorribile per cassazione per motivi concernenti l’interpretazione fornita dal giudice del merito circa l’accertamento compiuto e l’ordine impartito dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta, la cui disamina non attribuisce tuttavia alla Corte Suprema di Cassazione il potere di valutarne direttamente il contenuto, bensì solamente quello di stabilire se l’interpretazione della sentenza è conforme ai principi che regolano tale giudizio nonché funzionale alla concreta attuazione del comando in essa contenuto.
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Testo massima n. 2
In materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, ai fini di accertare la portata della sentenza della cui esecuzione si tratta il giudice dell’esecuzione può avvalersi anche di atti del processo diversi dalla sentenza, come la relazione del consulente tecnico cui sia stato dal giudice [ della cognizione ] affidato il compito di compiere le indagini poste a base dell’accertamento dei fatti e del comando formulato nella decisione.
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