14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5946 del 11 novembre 1982
Testo massima n. 1
L’inizio dell’esecuzione forzata di obblighi di fare, anche al fine delle modalità di introduzione delle opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. nonché dei poteri spettanti al giudice dell’esecuzione in caso di opposizione, non è segnato dalla notificazione del precetto, ma richiede il compimento di atti successivi.
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Testo massima n. 2
La competenza del pretore, ai sensi degli artt. 16, 26 e 612 c.p.c., in ordine alla esecuzione di un provvedimento di affidamento di minore, in base alla riconducibilità dell’esecuzione medesima fra quelle attinenti ad obblighi di fare, non si estende al procedimento di carattere cognitivo che venga introdotto con opposizione a norma dell’art. 615 c.p.c., per il quale il giudice competente, stante la non utilizzabilità di criteri di valore, va individuato esclusivamente alla stregua dei criteri della competenza per materia. Pertanto, qualora detto provvedimento riguardi l’affidamento di un minore ad uno dei genitori naturali che l’hanno entrambi riconosciuto, e detta opposizione venga proposta avverso il precetto, prima cioè dell’inizio dell’esecuzione, l’opposizione stessa è devoluta al tribunale per i minorenni competente a conoscere dell’affidamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 615 primo comma c.p.c., 317 bis c.c. e 38 disp. att. c.c., tenendo conto che, in caso di genitori naturali non conviventi, l’esercizio della potestà spetta al genitore con il quale il figlio convive [ art. 317 secondo comma c.c. ], e che tale convivenza rappresenta il parametro per il collegamento fra esercizio della potestà genitoriale e competenza del tribunale per i minorenni sulle controversie idonee ad incidere su detta potestà.
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