14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2458 del 13 aprile 1985
Testo massima n. 1
L’ordine di reintegrare nel posto di lavoro il lavoratore illegittimamente licenziato, emesso dal pretore ai sensi del primo comma dell’art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300 e non adempiuto spontaneamente dal datore di lavoro, è suscettibile di essere attuato in via esecutiva — oltre il mantenimento dell’obbligo della retribuzione — soltanto per quanto riguarda gli effetti realizzabili senza la collaborazione dell’obbligato [ come, ad esempio, quello della ricostruzione della posizione contributiva presso gli enti previdenziali ed assistenziali ] e non anche per quanto concerne la riammissione all’attività lavorativa presso l’azienda, derivando l’incoercibilità di tale particolare obbligo [ la quale nulla toglie alla realità della tutela accordata dalla norma ] dalla generale impossibilità di ottenere coattivamente l’esecuzione di un facere infungibile ed essendo lo stesso legislatore — con la previsione dell’obbligo del datore di lavoro di corrispondere le retribuzioni dalla data della sentenza di reintegrazione fino all’attuazione di questa — a riconoscere l’impossibilità, o, quanto meno, la inopportunità, di una forzosa reimmissione del lavoratore nella organizzazione aziendale.
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