14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9125 del 4 settembre 1990
Testo massima n. 1
, Cass. civ., , sez. lav., , 20 settembre 1990, n. 9584, , Pani c. Banco Sardegna.
Anche quando sia emesso nell’ambito di un procedimento di repressione di condotta antisindacale, l’ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato — salva la indiretta coazione conseguente all’obbligo di continuare a corrispondere la retribuzione — non è suscettibile di esecuzione specifica, tenuto conto della lettera e della ratio [ quale risultante anche dai relativi lavori preparatori ] dell’art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300 ed atteso, in particolare, che, mentre l’esecuzione specifica è possibile per le obbligazioni di fare di natura fungibile, la reintegrazione suddetta comporta non soltanto la riammissione del lavoratore nell’azienda [ e cioè un comportamento riconducibile ad un semplice pati ] ma anche un indispensabile ed insostituibile comportamento attivo del datore di lavoro di carattere organizzativo-funzionale, consistente, fra l’altro, nell’impartire al dipendente le opportune direttive, nell’ambito di una relazione di reciproca ed infungibile collaborazione.
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