14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10713 del 14 dicembre 1994
Testo massima n. 1
Ai fini dell’esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare, il verbale di conciliazione giudiziale non costituisce titolo esecutivo — e la questione può essere rilevata d’ufficio anche in cassazione — ai sensi dell’art. 612 c.p.c., il quale menziona, quale titolo per l’esecuzione, solo la sentenza [ per tale, peraltro, dovendosi intendere, estensivamente, ogni provvedimento giudiziale di condanna ], in considerazione dell’esigenza di un previo accertamento circa la fungibilità e quindi la coercibilità dell’obbligo di fare o di non fare. [ Nella specie era stato chiesto l’annullamento di sentenza che aveva accolto, per una ragione di merito, un’opposizione a precetto; la S.C. sulla base degli esposti principi, ha proceduto a cassazione senza rinvio ].
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