Cass. pen. n. 33116 del 08 maggio 2024

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Determinazione del profitto del reato - Mancanza di autonoma valutazione - Nullità - Esclusione - Ragioni.


In tema di misure cautelari reali, non è affetto da nullità il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca non corredato da un'autonoma valutazione del giudice in ordine alla determinazione del profitto del reato, essendo questa imposta, in forza del richiamo all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. operato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., solo con riguardo ai presupposti applicativi della misura ablativa, costituiti dal "fumus commissi delicti" e dal "periculum in mora". Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B)

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 48248 del 2019

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. C)
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST.
Nuovo Cod.