14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14601 del 30 luglio 2004
Testo massima n. 1
La sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come stabilito dall’art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 [ ordinamento giudiziario ], a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 548 dello stesso codice; tale esclusione non è posta nell’interesse particolare del debitore esecutato, ma risponde alla finalità della pronta definizione della causa di opposizione, e, quindi, alla pronta realizzazione dei crediti, restando perciò irrilevante [ ai fini dell’operatività di detta esclusione ] che l’esecuzione sia stata o meno portata a compimento, perdurando le cause di opposizione che costituiscono fattori di ritardo nella definizione della procedura esecutiva.
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