14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9998 del 27 aprile 2010
Testo massima n. 1
In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, anche a seguito della novella recata dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, la sospensione anzidetta continua a non trovare applicazione [ art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 ] a tutte le opposizioni in materia esecutiva, alla stregua della interpretazione dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 [ richiamato dal predetto art. 3 ], al quale deve attribuirsi portata omnicomprensiva là dove dispone che detta sospensione non riguarda i “procedimenti di opposizione all’esecuzione”, tra i quali resta incluso, pertanto, anche quello di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la cui tipicità era apprezzabile anche nel regime previgente ed è stata soltanto ribadita dalla novella anzidetta.
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