14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6968 del 1 agosto 1996
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi in cui venga proposta opposizione all’esecuzione mobiliare eseguita presso un terzo, ed il creditore opposto deceda e venga successivamente dichiarato fallito, cosicché il giudizio stesso venga riassunto nei confronti della curatela fallimentare, la competenza a decidere di tale opposizione non spetta funzionalmente al tribunale che ha dichiarato il fallimento. Nella specie, infatti, non ricorre né l’applicabilità dell’art. 51 l. fall. [ in quanto oggetto dell’esecuzione non erano beni compresi nel patrimonio del fallito acquisiti al fallimento, ma beni appartenenti a terzi ], né dell’art. 24 l. fall. [ trattandosi di situazioni giuridiche preesistenti al fallimento ].
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]