Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2913 del 3 maggio 1980

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2913 del 3 maggio 1980

Testo massima n. 1

L’opposizione all’esecuzione per rilascio di un immobile promossa contro il terzo datore di ipoteca in forza di un decreto di trasferimento emesso dal giudice dell’espropriazione immobiliare, deve essere proposta, quando l’esecuzione sia già iniziata, con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa [ art. 615, secondo comma, c.p.c. ] cioè al pretore, il quale, nel caso in cui la controversia ecceda la propria competenza per valore, provveda alla rimessione delle parti dinanzi al giudice competente per valore. In tal caso, pertanto, il ricorso al giudice della espropriazione immobiliare è inammissibile e non può trovare applicazione la sanatoria della intervenuta nullità a termini dell’art. 156 c.p.c.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze