14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6055 del 17 giugno 1998
Testo massima n. 1
Nel vigore dell’art. 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se l’opposizione all’esecuzione per il rilascio dell’immobile è proposta dal debitore per sostenere che l’esecuzione non può essere promossa o proseguita perché egli ha diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento e questa non è stata pagata e se la controversia si incentra sul punto dell’avere o no il debitore diritto a tale indennità non si è in presenza di due distinte cause — una di opposizione all’esecuzione e l’altra sulla spettanza del diritto all’indennità —, ma di una sola causa di opposizione all’esecuzione, la cui cognizione spetta non al giudice competente per valore [ o materia ] in relazione al diritto per cui si procede, ma al pretore quale giudice competente a conoscere della controversia sulla spettanza dell’indennità.
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