14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9687 del 16 novembre 1994
Testo massima n. 1
Per le cause di opposizione all’esecuzione promosse ad esecuzione iniziata la competenza del giudice dell’esecuzione è circoscritta alla prima fase del processo, fino all’eventuale provvedimento di sospensione dell’esecuzione, mentre la fase cognitiva vera e propria è riservata al giudice competente per valore ex art. 17 c.p.c., salva la ricorrenza di un’ipotesi specifica di competenza per materia dello stesso giudice investito per l’esecuzione [ ad esempio in tema di controversie di lavoro e previdenziali, agrarie, di locazione ].
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