Cass. pen. n. 33086 del 10 maggio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sentenza di non luogo a procedere - Ricorso immediato per cassazione - Ammissibilità solo per l’ipotesi prevista dall’art. 428, comma 3-quater, cod. proc. pen. - Conseguenze.


La sentenza di non luogo a procedere, ad eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 428, comma 3-quater, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 23, comma 1, lett. m), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, relativa ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, non è ricorribile direttamente per cassazione ma è esclusivamente appellabile, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità deve essere qualificato come appello.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 18305 del 2019

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 com. 3
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 23 com. 1 lett. M