Cass. pen. n. 33086 del 10 maggio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sentenza di non luogo a procedere - Ricorso immediato per cassazione - Ammissibilità solo per l’ipotesi prevista dall’art. 428, comma 3-quater, cod. proc. pen. - Conseguenze.
La sentenza di non luogo a procedere, ad eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 428, comma 3-quater, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 23, comma 1, lett. m), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, relativa ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, non è ricorribile direttamente per cassazione ma è esclusivamente appellabile, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità deve essere qualificato come appello.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 com. 3
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 23 com. 1 lett. M