14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4379 del 25 marzo 2003
Testo massima n. 1
L’opposizione all’esecuzione in corso si propone [ art. 615, secondo comma ] con ricorso al giudice dell’esecuzione [ qualora non sia proposta oralmente in una udienza del processo esecutivo ] e va, in tal caso, notificata al creditore procedente insieme con il decreto del giudice dell’esecuzione che fissi l’udienza per la comparizione delle parti dinanzi a sé [ e ciò nel termine perentorio che il giudice dell’esecuzione abbia stabilito ], notificazione che ben può avere, come destinatario, il difensore del creditore procedente cui questi abbia conferito procura, atteso che, in difetto di limitazioni, tale atto abilita il difensore stesso a rappresentare la parte anche nei giudizi di opposizione. Ne consegue che, qualora il creditore procedente abbia azionato il processo esecutivo [ mercé notificazione del precetto ] dichiarandosi difensore di sé stesso — e stante, per l’effetto, la coincidenza tra parte e difensore — non si pone alcuna questione se il ricorso debba essere notificato alla parte personalmente, ovvero possa esserlo al suo procuratore, trattandosi, in tal caso, di notificare, puramente e semplicemente [ come accaduto nella specie ], il ricorso alla parte.
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