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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3910 del 3 aprile 1995

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3910 del 3 aprile 1995

Testo massima n. 1

Il proprietario acquirente di un bene sottoposto da un istituto di credito fondiario ad esecuzione forzata, fondata sul contratto di mutuo e svolta nei confronti del mutuatario, ha diritto di far valere l’estinzione del credito mediante opposizione all’esecuzione, anche quando non ha notificato all’istituto di credito la comunicazione del suo acquisto.

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