14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9219 del 1 settembre 1995
Posted at 17:29h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’opposizione all’esecuzione [ art. 615 c.p.c. ], che ha per oggetto la contestazione del diritto di promuovere l’esecuzione forzata, è esperibile soltanto dal debitore e dal terzo assoggettato all’esecuzione, vale a dire il terzo proprietario del bene espropriando; con la conseguenza che non è legittimato attivamente all’indicata opposizione il promissario acquirente del bene immobile, che sia gravato da ipoteca per un debito altrui e che venga sottoposto ad esecuzione dal creditore ipotecario.
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