14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7170 del 2 agosto 1997
Posted at 17:29h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il terzo indicato nell’art. 543 del codice di rito non può legittimamente ritenersi soggetto sottoposto all’esecuzione, rappresentando egli soltanto lo strumento necessario a consentire la prosecuzione del relativo procedimento nei confronti del debitore diretto [ ovvero del terzo assoggettato all’esecuzione ], con la conseguenza che andrà a lui riconosciuto il diritto di proporre opposizione agli atti esecutivi, ma non anche quello di proporre opposizione all’esecuzione.
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