14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18355 del 16 settembre 2005
Posted at 17:29h
in Massimario
Testo massima n. 1
Proposta opposizione avverso il precetto intimato sulla base di sentenza penale di condanna al pagamento di una provvisionale sprovvista di clausola di provvisoria esecuzione, è irrilevante la sopravvenuta esecutività, nel corso del giudizio di opposizione, della sentenza penale, atteso che non viene meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione, che è dotato di autonoma rilevanza ed implica l’accertamento dell’esistenza del titolo esecutivo all’atto dell’intimazione del precetto.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]