14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3400 del 8 marzo 2001
Testo massima n. 1
Secondo i principi generali regolanti la materia delle opposizioni in seno al processo esecutivo, mentre l’opposizione all’esecuzione investe l’an dell’azione esecutiva [ e ciò sia quando risulti contestata l’esistenza o la validità del titolo, sia quando venga posta in discussione la legittimità del pignoramento di alcuni beni ], la opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell’azione esecutiva attraverso il processo, ossia la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto, ovvero, infine, di tutti i successivi atti esecutivi. Deve, conseguentemente, ritenersi e qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi quella con cui l’esecutato deduca la nullità dell’apposizione della formula esecutiva al titolo notificato.
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