14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6102 del 12 marzo 2013
Posted at 17:29h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di esecuzione forzata, la contestazione dell’intimato concernente le spese indicate in precetto [ asseritamente non dovute perché non conformi alle tariffe professionali in vigore ], investe il diritto sostanziale del creditore all’adempimento dell’obbligazione, sicché, ponendo in discussione quel diritto per come compiutamente riportato nel precetto, deve qualificarsi come opposizione all’esecuzione, e non agli atti esecutivi.
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