Cass. pen. n. 33049 del 16 luglio 2024
Testo massima n. 1
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA - Sentenza che dichiara estinto il reato per l’esito positivo della messa alla prova - Idoneità a radicare la competenza del giudice dell’esecuzione - Esclusione - Ragioni.
In tema di esecuzione, la sentenza che dichiara estinto il reato per l'esito positivo della messa alla prova, pur determinando gli effetti preclusivi di cui all'art. 168-bis, comma quarto, cod. pen., e pur dovendo essere iscritta per estratto nel casellario giudiziale, non è idonea a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione, non contenendo statuizioni suscettibili di implicazioni esecutive.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 septies
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.
DPR 14/11/2002 num. 313 art. 3 com. 1