Cass. pen. n. 33049 del 16 luglio 2024
Testo massima n. 1
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA - Sentenza che dichiara estinto il reato per l’esito positivo della messa alla prova - Idoneità a radicare la competenza del giudice dell’esecuzione - Esclusione - Ragioni.
In tema di esecuzione, la sentenza che dichiara estinto il reato per l'esito positivo della messa alla prova, pur determinando gli effetti preclusivi di cui all'art. 168-bis, comma quarto, cod. pen., e pur dovendo essere iscritta per estratto nel casellario giudiziale, non è idonea a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione, non contenendo statuizioni suscettibili di implicazioni esecutive.
Massime precedenti
Precedenti: Cass. pen. n. 30004 del 2013
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 168 bis com. 4 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 septies
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.
DPR 14/11/2002 num. 313 art. 3 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 septies
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.
DPR 14/11/2002 num. 313 art. 3 com. 1