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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5077 del 5 aprile 2001

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5077 del 5 aprile 2001

Testo massima n. 1

La denuncia dell’esistenza di un limite legale all’esercizio del diritto del creditore procedente di far espropriare i beni del debitore [ nella specie, vincolo ex legge n. 230 del 1950 ] si configura come opposizione all’esecuzione, disciplinata dall’art. 615 c.p.c., in quanto essa è uno dei modi con i quali è svolta la contestazione del diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata. Detta opposizione, peraltro, può essere esperita senza alcun termine di preclusione fino a che non sia esaurito il processo esecutivo e cioè fino all’emissione dell’ordinanza di assegnazione con la distribuzione del ricavato. [ Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito con la quale era stata dichiarata inammissibile la domanda proposta dall’E.R.S.A.P., rivolta a veder riconosciuta la non espropriabilità dei diritti degli assegnatari di terreni ex art. 14 legge n. 230 del 1950, in quanto opposizione tardiva agli atti esecutivi, rinviando al giudice del merito per l’applicazione del suddetto principio ].

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