Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9698 del 3 maggio 2011

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9698 del 3 maggio 2011

Testo massima n. 1

In tema di qualificazione giuridica dei rimedi oppositivi all’esecuzione forzata, la negazione, da parte dell’intimato, della spettanza di una o più dei crediti indicati nel precetto integra la contestazione, sia pure in ordine al “quantum” ed in “parte qua”, del diritto del creditore ad agire in via esecutiva. Tale azione, pertanto, può essere qualificata esclusivamente come opposizione all’esecuzione, con conseguente inapplicabilità di termini decadenziali di proposizione.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze