14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9698 del 3 maggio 2011
Posted at 17:29h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di qualificazione giuridica dei rimedi oppositivi all’esecuzione forzata, la negazione, da parte dell’intimato, della spettanza di una o più dei crediti indicati nel precetto integra la contestazione, sia pure in ordine al “quantum” ed in “parte qua”, del diritto del creditore ad agire in via esecutiva. Tale azione, pertanto, può essere qualificata esclusivamente come opposizione all’esecuzione, con conseguente inapplicabilità di termini decadenziali di proposizione.
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