Cass. pen. n. 33027 del 10 maggio 2023

Testo massima n. 1


PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - Pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen. - Disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) - Applicabilità in appello - Richiesta dell'imputato - Necessità - Termine finale di proposizione - Indicazione.


In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 19326 del 2015

Normativa correlata

Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 PENDENTE
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58
Cod. Pen. art. 20 bis
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. A
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.

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