Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8941 del 15 aprile 2009

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8941 del 15 aprile 2009

Testo massima n. 1

La condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini l’efficacia della stessa alla circostanza che l’istituito contragga matrimonio, è ricompresa nella previsione dell’art. 634 c.c. ed è, pertanto, illecita, in quanto contraria al principio della libertà matrimoniale tutelato dagli artt. 2 e 29 della Costituzione. Essa, pertanto, si considera non apposta, a meno che non sia stato l’unico motivo determinante della volontà del testatore, nel qual caso rende nulla la disposizione testamentaria.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze