14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2005 del 18 febbraio 1993
Testo massima n. 1
Nel procedimento di esecuzione per rilascio, di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c., non è prevista la formazione di un fascicolo di ufficio in cui debbano essere contenuti gli originali notificati del titolo esecutivo e del precetto, mentre all’ufficiale giudiziario procedente compete esclusivamente di verificare l’esistenza del titolo enunciato nel precetto, non anche l’esistenza della sua previa notificazione, di guisa che, quante volte sia fatto valere in via di opposizione agli atti esecutivi il difetto di tale ultimo adempimento, non potendo il giudice adito effettuare i relativi riscontri sulla base della documentazione di cui al fascicolo suddetto, grava sull’opposto l’onere di provare la sussistenza dell’adempimento stesso.
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