14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2579 del 26 aprile 1982
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 605, primo comma, c.p.c., nella procedura di esecuzione per il rilascio di beni immobili, il precetto deve contenere, oltre le indicazioni di cui all’art. 480 c.p.c., anche la descrizione sommaria dei beni stessi. Tuttavia, ove nel precetto sia omessa la descrizione del bene, ma essa sia contenuta nel titolo esecutivo, non è necessario, in relazione alla finalità della legge, che la descrizione sia ripetuta due volte, essendo sufficiente che sia ben identificato il bene in ordine al quale si deve procedere all’esecuzione.
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