Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 20580 del 29 settembre 2007

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 20580 del 29 settembre 2007

Testo massima n. 1

Quando oggetto dell’espropriazione immobiliare è un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, il titolo esecutivo ed il precetto debbono essere notificati, ai sensi dell’art. 603 c.p.c., sia al terzo proprietario del bene sia al debitore, poiché il secondo è tenuto ad adempiere ed il primo risponde, col bene ipotecato, dell’eventuale inadempimento; tuttavia, una volta avvertito il debitore dell’imminente espropriazione del bene, il pignoramento e gli altri atti esecutivi debbono essere compiuti nei soli confronti del terzo proprietario, unico legittimato passivo all’espropriazione ed è solo a quest’ultimo che, ai sensi dell’art. 604 c.p.c., deve essere notificato l’atto di pignoramento. Ne consegue che il debitore non può reputarsi litisconsorte necessario nel successivo giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze