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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 535 del 17 gennaio 2012

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 535 del 17 gennaio 2012

Testo massima n. 1

In tema di espropriazione contro il terzo proprietario, i presupposti processuali dell’azione esecutiva nei confronti di tale terzo non sono i medesimi dell’azione esecutiva che potrebbe essere esperita nei confronti del debitore diretto. Ne deriva che quando la proprietà del bene pignorato sia stata ritrasferita al debitore diretto, con effetti “ex tunc”, il procedimento esecutivo pendente non può proseguire nei confronti del debitore, malgrado questo ne sia parte. [ Nella specie l’espropriazione presso terzi era stata eseguita da un creditore ipotecario nei confronti di un comune, in quanto divenuto proprietario di beni oggetto di confisca che, per effetto della revoca del provvedimento amministrativo, erano tornati nella proprietà del debitore diretto ].

Testo massima n. 2

La mancanza originaria o sopravvenuta dell’oggetto del procedimento esecutivo dà luogo al difetto di una condizione dell’azione esecutiva e, quindi, ad un’ipotesi di chiusura anticipata e atipica del procedimento stesso quando il bene oggetto del pignoramento sia venuto meno nella sua materiale consistenza. [ Principio affermato in una fattispecie di demolizione di beni pignorati al terzo proprietario ].

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