14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2135 del 17 luglio 1974
Testo massima n. 1
Qualora nell’udienza fissata per l’esame del progetto di distribuzione della somma ricavata — depositato ai sensi dell’art. 596 c.p.c. — il giudice dell’esecuzione immobiliare, di fronte alla controversia insorta sull’ammissione di crediti privilegiati, risolva il contrasto con propria ordinanza, rigettando l’istanza di ammissione del privilegio, e successivamente — proposta opposizione avverso tale ordinanza ai sensi dell’art. 617 c.p.c. — pronunci una seconda ordinanza di rigetto del ricorso in opposizione, anziché adeguarsi alla procedura di cui al combinato disposto degli artt. 512, 617 e 618 c.p.c., si arroga un potere che è di competenza del collegio. In tal caso la seconda ordinanza, non prevista dall’ordinamento, presenta tuttavia i caratteri della definitività e della decisorietà, in quanto incide su diritti soggettivi, e non è soggetta ad alcuna specifica impugnazione, e pertanto è denunciabile per cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione. L’ordinanza medesima va cassata con rimessione della controversia allo stesso giudice dell’esecuzione perché provveda in ordine all’opposizione agli atti esecutivi, secondo la procedura prevista dalla legge per tale mezzo di impugnazione.
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