14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4578 del 9 dicembre 1976
Testo massima n. 1
Il provvedimento, con il quale il giudice dell’esecuzione immobiliare statuisce definitivamente sulla spettanza di somme acquisite nel corso della procedura, è un atto esecutivo decisorio. Pertanto, il ricorso con cui la parte interessata chieda la rimozione di detto provvedimento, perché illegittimo, comporta la necessità di instaurare il procedimento di cognizione previsto dagli artt. 617 e ss. c.p.c., e di decidere il ricorso medesimo con sentenza. Ove a ciò non si provveda, in quanto il ricorso venga erroneamente qualificato come «reclamo» avverso provvedimento ordinatorio e deciso con ordinanza del collegio, va affermata la nullità della relativa statuizione, siccome emessa senza alcuna attività istruttoria e senza le garanzie processuali del procedimento di opposizione agli atti esecutivi. Tale nullità, attesa l’indicata natura e definitiva della decisione, può essere fatta valere con ricorso per cassazione, a norma dell’art. 111 della Costituzione.
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