14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2534 del 23 aprile 1982
Testo massima n. 1
Nell’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l’ordinanza, con la quale il giudice dell’esecuzione, dopo che il tribunale abbia deciso eventuali contestazioni ed opposizioni avverso il progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita, fissa definitivamente il riparto, segna la chiusura del procedimento, e, quindi, con riguardo alla prescrizione del credito azionato, implica la cessazione degli effetti permanenti dell’interruzione della prescrizione medesima, verificatasi a seguito dell’instaurazione dell’esecuzione.
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