14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3315 del 18 novembre 1971
Posted at 17:29h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nelle cause di rendiconto, in mancanza di indicazione o dichiarazione di valore da parte dell’attore, la competenza si presume del giudice adito, ove il convenuto non contesti il valore presunto. Nel caso di contestazione il giudice può ricavare detto valore ai fini della competenza dagli atti di causa ed anche da nozioni di fatto di comune esperienza.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]