14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4008 del 26 giugno 1980
Posted at 17:29h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’ordinanza del giudice dell’esecuzione che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 593 c.p.c., risolve, applicando le disposizioni degli artt. 236 e ss. dello stesso codice, le contestazioni insorte in ordine ai conti parziali e a quello finale presentati dall’amministratore giudiziario ha natura di provvedimento giurisdizionale decisorio e, pertanto, essendo dichiarata espressamente non impugnabile, è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]