Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5824 del 24 maggio 1993

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5824 del 24 maggio 1993

Testo massima n. 1

Il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, a norma degli artt. 560 primo comma e 593 c.p.c., ordina al custode di beni immobili pignorati di rendere il conto entro un termine appositamente fissato, non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, secondo comma, della Costituzione, trattandosi di provvedimento per il quale non ricorrono i requisiti della decisorietà e della definitività.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze