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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19652 del 7 ottobre 2005

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19652 del 7 ottobre 2005

Testo massima n. 1

Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione risolve contestazioni sul rendiconto presentato dal custode può essere direttamente impugnato con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. se incide su diritti soggettivi, poiché, secondo il disposto dell’art. 593 c.p.c., i provvedimenti che il suddetto giudice adotta in sede di approvazione del conto non sono altrimenti impugnabili.

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