14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18184 del 5 agosto 2010
Posted at 17:29h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nell’espropriazione immobiliare, quando le operazioni di incanto, delegate ad un notaio, debbano essere rinviate per mancanza di offerte, il notaio non è tenuto a dare avviso del rinvio al debitore esecutato, ove questi sia stato già ritualmente avvisato della data fissata per il primo incanto: e ciò in applicazione del generale principio di cui all’art. 176, comma secondo, c.p.c..
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]