14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1416 del 23 marzo 1978
Testo massima n. 1
Quando sia andato deserto l’incanto, il giudice dell’esecuzione, avendo il potere-dovere di scegliere i provvedimenti più adeguati per la tutela degli interessi del creditore procedente e dei creditori intervenuti, può legittimamente revocare l’ordinanza di disposizione di nuovo incanto ed accogliere un’istanza di assegnazione idonea, presentata entro il termine di cui all’art. 588 c.p.c. [ Nella specie l’istanza di assegnazione era stata accolta, considerato che il prezzo offerto, non inferiore a quello di stima, bastava a soddisfare tutti i creditori e che il nuovo incanto presentava il rischio della realizzazione di un prezzo minore o di lasciare il bene invenduto ].
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