Cass. civ. n. 2226 del 27 febbraio 1998
Testo massima n. 1
Nell'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l'aggiudicatario provvisorio può partecipare alla gara indicata nel secondo comma dell'art. 584 c.p.c. senza necessità di presentare una nuova domanda di acquisto dei beni pignorati e senza obbligo di versamento di una cauzione e di deposito delle spese, in relazione al nuovo prezzo offerto, valendo a tal fine la cauzione già indicata nell'ordinanza che ha disposto la vendita e il deposito già effettuato.