14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12544 del 22 settembre 2000
Posted at 17:28h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nell’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare — così come nella vendita di immobili in sede di liquidazione dell’attivo fallimentare — la fase che si apre con l’aumento del sesto è retta dall’ordinanza di vendita prevista dall’art. 576 c.p.c. come integrato dall’art. 580 c.p.c.; pertanto l’offerente deve prestare la cauzione e depositare la somma corrispondente approssimativamente alle spese di vendita nella misura fissata dal giudice.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]